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Sentenza
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La mwbwsentenza (dal mwcalatino mwcqsententia, derivato del verbo mwcgsentire, 'ritenere, giudicare'), in mwcwdiritto, è il mwdaprovvedimento giurisdizionale con il quale il mwdqgiudice decide in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti, e affermando la mwdgverità processuale o verdetto.
Contents
• Italia
• Note
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Descrizione generale
Tratto caratteristico dell'atto è di imporsi non tanto per autorità quanto per persuasione: infatti, la motivazione non ha un mero valore endoprocessuale ma si rivolge all'intera collettività. Rappresenta il momento conclusivo del mwegprocesso: attraverso essa, il mwewgiudice fa conoscere e comprendere la portata della sua decisione sul caso controverso, esponendo le ragioni che hanno formato il suo mwfalibero convincimentocite-ref-1[1]. La mwgqretorica giuridica, attraverso l'argomentazione (che giustifica o confuta le opinioni delle parti processuali)cite-ref-2[2], consente di comporre una serie di asserzioni volte a dimostrare che il giudice ha applicato la "regola migliore", cioè il meno possibile innovativa (ma tuttavia compatibile con le esigenze sociali del momento) ed il più possibile conforme alla tradizione giuridica.
Forma e contenuto
Solitamente la sentenza deve contenere, oltre al mwiamwiqdispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la mwigmwiwmotivazione, nella quale il giudice espone la ricostruzione dei fatti ed il ragionamento logico-giuridico che giustifica il segno della decisione adottata. In vari ordinamenti l'obbligo di motivazione è previsto a livello costituzionale (è il caso dell'art. 111 della mwjaCostituzione italiana), come garanzia dei cittadini nei confronti del mwjqpotere giudiziario e di buona amministrazione della Giustizia. Peraltro, non mancano ordinamenti che non hanno costituzionalizzato tale obbligo (è il caso degli mwjgStati Uniti e della mwjwGermania) o che, addirittura, prevedono eccezioni allo stesso, come avviene in certi ordinamenti (paesi anglosassoni, Francia, ecc.) per il verdetto della giuria.
Sentenze dichiarative, di condanna e costitutive
La sentenza contiene sempre un mwkgaccertamento: con essa il giudice elimina l'incertezza sulla realtà giuridica preesistente, dichiarandola come realmente è (se sussiste il diritto vantato dall'mwkwattore, se l'accusato ha commesso il reato e così via). All'accertamento, però, si possono aggiungere ulteriori elementi; al riguardo, la mwladottrina mwlqprocessualcivilistica distingue:cite-ref-3[3]
• la mwnasentenza dichiarativa (o mwnqdi mero accertamento) che si limita ad accertare la realtà giuridica; può essere considerata tale anche la sentenza che respinge la domanda dell'attore;
• la mwnwsentenza di condanna che, oltre all'accertamento, contiene il comando, rivolto alla parte soccombente, di tenere un determinato mwoacomportamento (dare, fare o non fare: ad esempio, pagare una determinata somma a mwoqrisarcimento del danno);cite-ref-4[4]
• la mwpwsentenza costitutiva che, oltre ad accertare la realtà giuridica, crea, modifica o estingue essa stessa un mwqarapporto giuridico (ad esempio, mwqqannullando un atto o producendo gli effetti del mwqgcontratto che doveva essere concluso).
Questa tassonomia, elaborata in riferimento al mwraprocesso civile, può essere estesa, con gli adattamenti del caso, ad altri tipi di processo. Così, è di condanna la sentenza che, al termine del mwrqprocesso penale, accertato che l'accusato ha commesso un mwrgreato, gli impone la conseguente mwrwpena, mentre sono costitutive la sentenza del mwsagiudice amministrativo che annulla un atto della pubblica amministrazione del quale ha accertato l'illegittimità e la sentenza del mwsggiudice costituzionale che mwswannulla una norma di legge (o di mwtaatto avente forza di legge) di cui ha accertato l'mwtqincostituzionalità.
Sentenze definitive e interlocutorie
Di solito con la sentenza il giudice pone fine al mwuaprocesso o, per lo meno, alla fase del processo che si svolge innanzi a lui, in quanto decide su tutte le mwuqquestioni, ossia i punti della controversia, oppure decide su una questione in un senso che impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo (ad esempio, riscontrando che non poteva essere esercitata l'mwugazione): si ha, in tutti questi casi, una mwuwsentenza definitiva. Può accadere, però, che il giudice si pronunci con mwvasentenza interlocutoria (o mwvqnon definitiva) solo su alcune questioni, senza che la decisione impedisca l'ulteriore prosecuzione del processo per la trattazione delle questioni rimanenti. In ogni caso, definendo in tutto o in parte la controversia, la sentenza svolge funzione mwvgdecisoria, in contrapposizione ai provvedimenti giurisdizionali (nell'ordinamento italiano aventi la forma di mwvwordinanza o mwwadecreto) che svolgono funzioni meramente preparatorie o complementari (cosiddetta funzione mwwqordinatoria).
Impugnazione e passaggio in giudicato
Di regola gli ordinamenti consentono alle mwxgparti del mwxwprocesso (ed eccezionalmente a mwyaterzi) di impugnare la sentenza: l'mwyqmwygimpugnazione apre una nuova fase del processo o, come si suole dire, un nuovo mwywgrado di giudizio, che si svolge innanzi al giudice posto nel grado superiore della gerarchia del relativo ordinamento.
Solitamente i giudizi di impugnazione si suddividono in ordinari e straordinari: i primi costituiscono la prosecuzione naturale del processo e sono proponibili entro un mwzqtermine perentorio, mentre i secondi sono esperibili anche qualora siano decorsi i termini per le impugnazioni ordinarie, solo ove ricorrano particolari ed eccezionali circostanze che richiedano la necessità di rimuovere la sentenza ed i suoi effetti (ad es. corruzione del giudice accertata irrevocabilmente in apposito processo penale, occultamento volontario di prove da parte di uno dei litiganti o di simulazione della lite fra le parti per cagionare un danno a terzi).
La mancata impugnazione entro tale termine o l'esaurimento dei gradi di giudizio disponibili determina il mwzwmwaapassaggio in giudicato della sentenza, impedendo la possibilità di riaprire il processo (cosiddetta mwaqcosa giudicata formale) e rendendo irretrattabile la ricostruzione dei fatti e delle norme applicabili in altre sedi (cosiddetta mwagcosa giudicata sostanziale): infatti la sentenza fa stato fra le parti ed i loro aventi causa (compresi gli eredi), obbligandoli a conformare il loro comportamento a quanto in essa stabilito.
Giurisprudenza e fonti del diritto
L'insieme delle pronunce degli organi giurisdizionali prende il nome di mwbwmwcagiurisprudenza. Si discute in dottrina se possa considerarsi una mwcqfonte del diritto: la risposta è senz'altro affermativa per gli ordinamenti di mwcgmwcwcommon law dove vige il principio dello mwdamwdqstare decisis, in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione già adottata in una precedente sentenza, qualora la mwdgfattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso deciso.
Si tende invece a escludere che la giurisprudenza possa considerarsi fonte del diritto negli ordinamenti di mweamweqcivil law, sebbene anche in questi i precedenti possano avere una più o meno incisiva forza persuasiva; ciò è particolarmente vero per le pronunce delle mwegcorti supreme che, di fatto, finiscono per avere nell'mwewordinamento giuridico un'incidenza non dissimile da quella di una fonte del diritto.
Si possono, in ogni caso, considerare fonti del diritto le sentenze del giudice costituzionale che annullano norme di legge (o di atti aventi forza di legge) ritenute incostituzionali, sebbene con le caratterizzazioni tipiche di ogni singolo ordinamento, per cui, ad esempio, in Italia la Corte costituzionale non solo può espungere la norma di legge dall'ordinamento, vincolando ciascuno a non doverne più tenere conto, ma si è essa stessa riconosciuta la capacità di adattare e manipolare i precetti di legge a quelli recati dalla Costituzione (cosiddette "mwfqsentenze additive").
Tali sentenze si collocano nella gerarchia delle fonti allo stesso livello delle norme che annullano.
Nel mondo
La disciplina della sentenza dipende dalle caratteristiche del singolo ordinamento giuridico. Negli ordinamenti di mwgqmwggcommon law essa viene denominata "mwgwverdict" (cioè "verdetto") e si distingue perché pronunciata da una giuria istruita dal giudice a pronunciarsi sulle questioni di fatto oggetto di causa, e senza necessità di mwhamotivazione. Si differenzia inoltre dall'mwhqatto detto mwhgmwhwlodo, concettualmente simile ad una sentenza ma pronunciato da un mwiaarbitro, poiché quest'ultimo non è un mwiqprovvedimento giurisdizionale.
In mwiwFrancia e altri paesi mwjafrancofoni la sentenza di un organo che prende il nome di "corte" (corte di cassazione, d'appello ecc.) o di un mwjqgiudice supremo (come il mwjgConsiglio di Stato francese) è detta mwjwarresto (mwkaarrêt); il termine è a volte utilizzato anche in scritti giuridici italiani per designare informalmente le sentenze della mwkqSuprema Corte di Cassazione o del mwkgConsiglio di Stato.
Italia
Nell'ordinamento italiano manca una disciplina unitaria della sentenza, se si eccettuano due disposizioni della mwlwCostituzione:
• dell'art. 111, 6° comma, secondo il quale; "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati";
• quella del 7° comma dello stesso articolo, secondo il quale: "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso mwmwricorso in Cassazione per violazione di legge";
La disciplina della sentenza va, quindi, rinvenuta negli atti normativi che disciplinano i singoli tipi di processo: il mwnqcodice di procedura civile (in particolare il Libro I, Titolo VI, Capo I e il Libro II, Titolo I, Capo III), il mwngcodice di procedura penale (in particolare la Parte II, Libro VII, Titolo III) e il mwnwcodice del processo amministrativo (in particolare il Libro I, Titolo IV e il Libro II, Titolo IX).
Note
cite-note-11. ↑ mwpgCarlizzi, “Il principio del libero convincimento — Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale”, Discrimen, 2019.
cite-note-22. ↑ mwqgAlberto Macchia, mwqwLibero convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee, Scuola di magistratura.
cite-note-33. ↑ Va, peraltro, tenuto presente che vi sono anche sentenze a contenuto misto
cite-note-44. ↑ La sentenza di condanna deve essere eseguita: la parte deve tenere il comportamento comandato. Se non lo fa spontaneamente, l'ordinamento prevede l'mwsgmwswesecuzione forzata, attraverso il mwtamwtqprocesso esecutivo, per conseguire gli effetti del comportamento anche contro la volontà di chi lo doveva tenere
Bibliografia
• Sassani B., mwuqLineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele, mwugGiuffrè Editore, 2010. ISBN 9788814152795
• Proto Pisani A., mwvqLezioni di diritto processuale civile.
Voci correlate
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Collegamenti esterni
• citerefbritannica-com(EN) sentence, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
• citerefcatholic-encyclopedia(EN) Sentenza, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.